Condizioni Generali di Locazione

  1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE. 1. Le condizioni riportate qui di seguito valgono per tutti i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto di locazione e si intendono vincolanti ed essenziali perchè così vogliono le parti e perchè, altrimenti, il locatore e il locatario non avrebbero stipulato il contratto. 1.2. Qualsiasi accordo fatto in deroga e/o in aggiunta a tali condizioni è valido solamente se pattuito, per iscritto, tra le parti contraenti. 1.3. E’ espressamente inteso tra le parti che, oggetto del presente contratto, è la locazione del bene specificato nella “Proposta di Locazione” escluse, pertanto, le operazioni di asporto, installazione, messa in funzione, manovalanza e collaudo che rimarranno a carico del locatario, salvo diverso accordo scritto. 1.4 L’invio delle condizioni generali di contratto comporta, da parte del locatario, la conoscenza effettiva di tali condizioni.
  2. DEFINIZIONI1. Ai fini delle presenti condizioni generali di locazione, i termini elencati qui di seguito avranno i seguenti significati. Parti: locatore e locatario. Locatore: GDE SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione n. 19 – P.I. e C.F.: 02343341208. Locatario: ogni persona fisica, giuridica o altro ente privato o pubblico che stipuli o si impegni a stipulare col locatore il contratto di locazione di beni. Utilizzatore: il Locatario o il lavoratore/lavoratori delegati dal Locatario dell’uso del bene. Bene: attrezzatura/macchinario concesso in locazione, indicato nella “Proposta di Locazione” e “Documento di Trasporto” e descritto nell’eventuale “Allegato-scheda bene”. Condizioni: le presenti condizioni generali.
  3. 3.1 Il contratto di locazione si intende a tempo determinato. La durata della locazione, i termini di decorrenza e di fine locazione sono specificati nella “Proposta di Locazione”. La durata del noleggio può essere espressa in giorni lavorativi, giorni di calendario, settimane, mesi. Per giorni lavorativi si intendono ventisei (26) giorni al mese, sei (6) giorni la settimana, otto (8) ore al giorno. 3.2 Il bene concesso in locazione potrà essere utilizzato per un massimo di otto ore al giorno e/o quarantotto ore settimanali, e/o duecentootto ore al mese. Di tale tempo di utilizzo si è tenuto conto nella determinazione del canone di noleggio. 3.3 L’eventuale utilizzo del bene oltre questo tempo, deve essere comunicato, per iscritto, dal locatario al locatore. Alla scadenza del periodo di locazione, il locatore provvederà alla verifica delle ore lavorate del bene e, qualora risulti che il bene sia stato utilizzato oltre il tempo di cui al paragrafo precedente, verrà addebitato al locatario il costo delle ore in più lavorate. 3.4 Nulla sarà dovuto al locatario dal locatore se il bene venga utilizzato per un periodo inferiore a quello specificato nella “Proposta di Locazione”, o, qualora il locatario restituisca il bene al locatore anticipatamente. 3.5 Alla scadenza del periodo di noleggio il locatario o l’utilizzatore, dovranno restituire l’attrezzatura presso la sede del locatore durante gli orari di apertura. Il ritardo di consegna oltre i 30 minuti fa scattare la penale pari ad una giornata di noleggio. Se il cliente desidera prolungare il noleggio deve chiedere per tempo conferma al locatore che, in caso di disponibilità, lo potrà concedere dandone conferma via fax o e-mail. Eventuali prolungamenti della locazione non autorizzati saranno addebitati a tariffa maggiorata pari a due volte il listino in vigore.
  4. LUOGO DI UTILIZZO DEL BENE – SUBLOCAZIONE – CESSIONE. 1. Il luogo di utilizzo del bene è quello indicato sulla “Proposta di Locazione”; in caso di spostamenti, il locatario si obbliga a comunicare a mezzo fax, raccomandata a/r o PEC il nuovo indirizzo di dislocazione del bene. 4.2. E’ fatto esplicito divieto al locatario di sublocare, anche parzialmente il bene, così come gli è espressamente vietata qualsiasi cessione, tanto a titolo gratuito, quanto a titolo oneroso, in uso a terzi del bene locato, salvo diversi accordi scritti. 4.3. Il locatario si obbliga altresì a non consentire l’imposizione di vincoli di ogni specie e natura sul bene e ad avvertire, immediatamente, il locatore, per iscritto, di ogni atto o fatto che possa apportare pregiudizio al bene o possa modificare, limitare, interferire o pregiudicare con i diritti del locatore su di esso. In caso di sequestro/fermo del bene, il locatario, con la firma delle presenti condizioni, si obbliga a farsi carico di tutte le spese conseguenti, comprese le spese legali ed amministrative necessarie per lo svincolo. In caso di vincolo imposto dall’Autorità, il locatario autorizza il locatore ad addebitargli il costo della locazione per la durata del vincolo.
  5. UTILIZZO DEL BENE – CONSEGNA – RESTITUZIONE. 1 Il locatario, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, dichiara di avere esaminato il bene e che lo stesso è conforme ai requisiti di sicurezza di cui al D.lg.s 81/2008. Dichiara, altresì, di averlo riscontrato in buono stato di conservazione, manutenzione, efficienza e munito degli accessori necessari al funzionamento, oltre che idoneo all’uso per cui viene locato, pertanto, rinuncia sin d’ora a qualsiasi azione nei confronti del locatore per il risarcimento danni, spese, indennizzi anche a causa di fermo cantiere. Il locatario, sino al momento della restituzione del bene, ne viene nominato custode e si impegna a mantenere il bene nelle originarie condizioni di efficienza provvedendo, a proprie spese, alle operazioni necessarie al corretto funzionamento. 5.2 Il locatario si impegna ad informare tempestivamente, per iscritto, il locatore di eventuali avarie/danni subiti dal bene locato. Il locatario riconosce al locatore la facoltà di effettuare in ogni momento gli accertamenti ritenuti opportuni e di procedere all’ispezione del bene. Qualora il locatore verifichi che il bene locato viene utilizzato in maniera difforme dall’uso cui è destinato, provvederà al ritiro del bene e addebito al locatario di tutti gli oneri relativi. 5.3 Il bene dovrà essere restituito secondo le modalità di tempo e di luogo specificate nella “Proposta di Locazione” e nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna in ordine a: pulizia, stato del rivestimento esterno ed interno, pneumatici, motore, carburante, meccanismi di manovra ed ingranaggi. Al momento della restituzione del bene, il locatore verificherà la presenza di eventuali danni, usure, sporcizia eccedenti il normale utilizzo del bene. Eventuali danni, usure, smarrimenti, pulizie, saranno addebitati al locatario che fin d’ora autorizza il Locatore alla fatturazione delle spese sostenute. 5.4 In caso di mancata o ritardata consegna del bene, il locatario riconosce che in locatore non incorrerà in alcuna responsabilità. Il locatario autorizza il locatore al ritiro del bene locato, in qualunque momento e in ogni luogo, qualora intervengano circostanze che, per insindacabile giudizio del locatore rivestano il carattere della necessità e dell’urgenza. 5.5 Qualora il Bene locato sia un veicolo, il locatario si impegna ad utilizzarlo e a farlo utilizzare con la cura e diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto del Codice della Strada.
  6. SICUREZZA1 Il locatore attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, ai fini della sicurezza, del bene concesso in locazione, nonché, la conformità, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08 e relativi allegati. 6.2 Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il locatario dichiara di avere preso visione del bene e di tutte le attestazioni inerenti alla conformità del bene ai requisiti di sicurezza. 6.3 Il locatore si impegna ad acquisire e conservare, per tutta la durata del contratto, una dichiarazione da parte del locatario che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati con delega dell’uso del bene. Il locatario, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione delle presenti condizioni, si obbliga a fornire al locatore una dichiarazione contenente le generalità dei lavoratori che utilizzeranno il bene, di cui garantisce l’adeguata formazione ed il possesso degli eventuali specifici attestati di abilitazione e/o patenti prescritti dalla normativa vigente.
  7. RESPONSABILITA’. 1 Il locatario, con la sottoscrizione delle presente condizioni, dichiara di assumere ed effettivamente assume dal momento della consegna del bene e fino alla restituzione al locatore, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni a persone e cose eventualmente invocati conseguentemente all’uso del bene oggetto della locazione, esonerando e manlevando il locatore da qualsiasi responsabilità. In caso di danni a persone e cose il locatario si obbliga a fornire al locatore, per iscritto, tutte le informazioni relative all’evento dannoso immediatamente, e comunque non oltre il giorno successivo al verificarsi dell’evento. 7.2 Se il bene oggetto della locazione è un automezzo, il locatario, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, riconosce che in caso di sinistro all’automezzo (incidente, furto, incendio o altro) valgono le condizioni di polizza che dichiara di avere visionato e approvato integralmente. Il locatario si assume, conseguentemente, sin d’ora, l’onere di risarcire le spese non previste o non coperte dalla polizza. 7.3 Il locatario si impegna ad informare, per iscritto, entro le 24 ore dall’accaduto, il locatore, dell’eventuale furto del bene, nonché, a fornire allo stesso la denuncia fatta alle Autorità competenti e, in caso di veicolo, le chiavi dello stesso. La mancata restituzione delle chiavi obbligherà il locatario al risarcimento totale del veicolo. Il locatario è responsabile in caso di furto del bene locato per una valore pari a quello indicato nella “Proposta di Locazione”, nonché, di tutte le spese conseguenti compresi i danni derivanti dalla mancata locazione per indisponibilità del bene. 7.4 Eventuali adempimenti nei confronti delle Autorità competenti necessari per l’utilizzo del bene sono a carico del locatario così come le relative spese. 7.5 Il locatario si obbliga a pagare e rimborsare al locatore l’ammontare delle sanzioni pecuniarie addebitate per violazioni del Codice della Strada o di altre normative applicabili, commesse durante il periodo di locazione, nonché, il costo fisso di Euro 35,00 più I.V.A. per la gestione amministrativa di ciascuna sanzione. Il locatario autorizza il locatore ad effettuare le comunicazione previste all’Autorità competente nelle ipotesi contemplate dalla normativa vigente. Il locatario si obbliga a pagare e rimborsare al locatore, altresì, l’ammontare degli importi relativi a pedaggi autostradali non pagati dal locatario durante il periodo di locazione, nonché il costo fisso di Euro 35,00 più I.V.A. per gestione amministrativa.
  8. DEPOSITO CAUZIONALE. Ai fini della validità del presente contratto e, a garanzia di tutte le obbligazioni dallo stesso nascenti, il locatario si obbliga a versare al locatore una somma di denaro a titolo di deposto cauzionale, proporzionale al valore del bene locato. Tale deposito cauzionale è vincolante. Tale somma infruttifera sarà restituita al locatario visto il buon esito della locazione in ordine al pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite e al corretto adempimento da parte del locatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto cui si riferiscono le presenti condizioni e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative alla durata (art. 3), al luogo di utilizzo del bene, sublocazione e cessione (art. 4), all’utilizzo del bene, consegna e restituzione (art. 5) e alle responsabilità (art. 7). Il locatario conferisce espressamente al locatore la facoltà di disporre di tale somma in caso di mancato pagamento o adempimento delle obbligazioni di cui sopra. Se il deposito cauzionale è costituito da assegno e si verifichino le condizioni di escussione della garanzia, il locatario autorizza fin da ora il locatore al riempimento dell’assegno e all’incasso del titolo.
  9. CLAUSOLA RISOLUTIVA. 1 I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perchè così vogliono le parti e perchè, altrimenti, locatore e locatario non avrebbero stipulato il contratto. 9.2 Il locatore potrà chiedere la risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatario in caso di mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite e nel caso in cui il locatario si rendesse inadempiente alle obbligazioni nascenti dal contratto cui si riferiscono le presenti condizioni, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative alla durata (art. 3), al luogo di utilizzo del bene, sublocazione e cessione (art. 4), all’utilizzo del bene, consegna e restituzione (art. 5) e alle responsabilità (art. 7). Resta salvo il diritto del locatore al risarcimento del danno. In ogni caso di cessazione del contratto, il locatario dovrà provvedere a sue spese all’immediata restituzione del bene locato nell’integrità e nello stato di efficienza iniziali oltre all’immediato pagamento dei canoni di locazione dovuti fino a quel momento. Anche il tal caso il locatore è autorizzato al ritiro immediato del bene a mezzo dei suoi incaricati senza limitazione alcuna e ovunque esso si trovi con addebito al locatario di tutti gli oneri relativi.
  10. DIVIETO DI ESPATRIO. 10.1 Alla luce degli obblighi a carico del locatore che deve garantire il rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs 81/08 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro con relative verifiche e controlli periodici, è fatto divieto al Locatario di trasportare ed utilizzare le attrezzature al di fuori del territorio italiano.
  11. LIMITE ALLA PROPONIBILITA’ DI AZIONI ED ECCEZIONI. Per patto espresso tra le parti, si conviene che qualunque contestazione fosse sollevata dal locatario o comunque dovesse sorgere tra le parti, il locatario non potrà sospendere o ritardare il pagamento delle somme dovute alle date fissate, obbligandosi ad adempiere a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto cui si riferiscono le presenti condizioni.
  12. RISERVATEZZA DEI DATI. Con la sottoscrizione delle presenti C.G.V., l’Acquirente dichiara di accettare i trattamenti dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento (UE) 2016/679, indicati nel punto 1 della specifica informativa disponibile in versione estesa sul sito internet: www.gruppogde.it. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all’attività economica dell’azienda ivi compresa la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
  13. CONTROVERSIE: Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del contratto cui vanno riferite le presenti condizioni, il Foro competente è, in via esclusiva ed inderogabile, quello di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1431 e seguenti del c.c., il sottoscritto locatario dichiara di avere preso specifica, precisa e dettagliata visione di tutte le condizioni di seguito riportate: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 e di approvarle integralmente senza alcuna riserva.

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